Idoneità al Commercio e Riparazione Armi Comuni da Sparo

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Nonché Gestione di un Deposito ed Esercizio di Minuta Vendita di materiale esplodente.

(aggiornato al 12/03/2017)

Vorresti trasformare la tua Passione in attività lavorativa?

Aprire un’Armeria oppure un laboratorio di Riparazione Armi?

Ancor prima di “fasciarci la testa” con Business Plan, preventivi e spese da sostenere (purtroppo tante) il primo requisito di cui dobbiamo entrare in possesso è l’Idoneità Tecnica al Commercio e/o Riparazione di Armi nonché alla Gestione di un Deposito ed Esercizio di Minuta Vendita di Materiale Esplodente.

Chi lo prevede?

Bene, personalmente sono contrario ad “imparare a memoria” gli articoli di legge… tutti, eccetto questo (od almeno i suoi contenuti):

La licenza di cui all’articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è richiesta anche per l’esercizio dell’industria di riparazione delle armi.

Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonché del permesso di porto d’armi, previsti dagli artt. 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37, Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, è subordinato all’accertamento della capacità tecnica del richiedente. […]

Ai fini dell’accertamento della capacità tecnica, l’interessato deve sostenere apposito esame presso la commissione di cui all’articolo 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La commissione è integrata da un esperto designato dal Ministero della difesa quando l’accertamento è richiesto da persona che debba esercitare l’attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì alle persone che rappresentano, a norma dell’articolo 8 del citato testo unico, il titolare dell’autorizzazione di polizia.
(Legge 110/75, articolo 8, commi 2, 3, 4, 5).

Tradotto in soldoni, la “patente” che in seguito ci permetterà di avviare l’attività commerciale è proprio l’Idoneità Tecnica.




Il lettore più attento si sarà sicuramente accorto che l’Idoneità è di fatto composta da 4 voci ben distinte:

  • Commercio di armi;
  • Riparazione di armi;
  • Deposito di materie esplodenti;
  • Vendita di materie esplodenti.

Il perché è molto semplice; se ad esempio vogliamo aprire un Laboratorio di Riparazione Armi, sostanzialmente possiamo anche richiedere di essere esaminati per la sola Riparazione… in fondo un Laboratorio NON vende (NON può farlo) armi tanto meno esplodenti… così come nel caso in cui vogliamo solamente vendere Fuochi Artificiali… perché essere esaminati sulla materia armi (che di fatto non è di nostra pertinenza)?

Nel caso specifico di un’Armeria il richiedente dovrà essere ritenuto idoneo su:

  • Commercio di armi;
  • Deposito di materie esplodenti;
  • Vendita di materie esplodenti…

… la Riparazione è un “di più”!

Piccolissimo consiglio:
Se è tua intenzione richiedere l’Idoneità Tecnica per tutte le voci elencate finora, aggiungi anche in sede di richiesta di essere esaminato per l’Idoneità Tecnica di Fochino (accensione fuochi artificiali / brillamento mine)… l’esame è pressoché identico a quello che già dovrai sostenere!

A chi inoltrare la richiesta? Come?

L’istanza va presentata, mediante posta raccomandata (o P.E.C.),  ad una qualsiasi Prefettura U.T.G. sul territorio nazionale ed è ESENTE DA BOLLO (per fortuna!).

A corredo dell’istanza è necessario allegare anche copia di un documento d’identità (valido) e del codice fiscale.

L’intestazione dovrà essere la seguente:

alla Prefettura U.T.G. di […]
Commissione tecnica territoriale per le Sostanze Esplodenti
(indirizzo)

Possiamo anche inviare istanza a più Prefetture contemporaneamente… è logico (correttezza lo richiede) che, qual ora esaminati ed entrati in possesso dell’Idoneità Tecnica, sia nostra cura comunicare espressa rinuncia alle altre Prefetture cui abbiamo inoltrato richiesta.

È normale prassi inviare la richiesta a più Prefetture in quanto i tempi di accoglimento dell’istanza, nonché di composizione della Commissione Tecnica, e conseguente convocazione del richiedente, possono NON essere brevissimi.

Mediamente 30 giorni prima “dell’esame”, la Prefettura che ha accolto l’istanza, convoca il richiedente presso la propria sede munito di valida certificazione medica… anche se sei in possesso di Porto d’Armi è un atto dovuto!

Come al solito, certificato anamnestico (rilasciato dal proprio medico curante) e certificazione IN BOLLO rilasciata da ASL competente… non disperare, è lo stesso iter per il rilascio/rinnovo della licenza di Porto d’Armi.

Purtroppo alcune Prefetture rigetteranno l’istanza da te presentata adducendo la motivazione che vengono solamente “accettati” i residenti della Provincia… effettivamente non so se tale comportamento sia corretto e/o dovuto… è un dato di fatto e nel nostro cammino (se vuoi intraprendere questo percorso la strada è lunga) ne prenderemo atto!

Per completezza allego un modulo, FAC Simile, bene o male accettato da tutte le Prefetture… ad ogni modo ti consiglio di prendere diretti contatti con la Prefettura U.T.G. cui intendi inoltrare la tua richiesta.




Requisiti del richiedente.

Pacifico è che per avere un qualsiasi Porto d’Armi occorra dimostrare di essere un cittadino “esemplare”… anche l’Idoneità Tecnica in materia di armi (ed esplodenti) non è da meno!

I requisiti, come sempre, vanno ricercati negli articoli 11, 12 e 43 del T.U.L.P.S…. in parole povere:

  • NON aver riportato condanna per delitti non colposi commessi con violenza (lesioni, rissa, percosse), così come furto, rapina, etc.;
  • NON aver riportato condanna per violenza e/o resistenza contro le Autorità e/o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’Ordine Pubblico;
  • NULLA che possa riguardare la materia armi… ad esempio porto abusivo, negligenza nella custodia, od un qualsiasi abuso delle armi;
  • AVER provveduto all’istruzione obbligatoria dei figli minori… e qui qualcuno sorride! Cerchiamo anche di comprendere in quali “periodi” siano state scritte queste leggi… non è cambiato mica molto da allora!!!

Importantissimo ricordare che le Autorità possono altresì RIFIUTARE di concedere licenza anche a “coloro che abbiano riportato condanne per delitti diversi da quelli sopra indicati od a chi NON possiede il requisito di buona condotta NON da affidamento di non abusare dell’autorizzazione”… purtroppo, come spesso accade, “scende in campo” la discrezionalità!

Non possiamo farci nulla, è un dato di fatto!

Abusivismo edilizio? Magari solo in “fase d’indagine“… discrezionale… risolvi il “problema” e poi richiedi di essere esaminato!

Voglio ricordare che anche le frequentazioni influiscono sulle valutazioni delle Autorità Competenti… mi spiego meglio… potrai anche aver sostenuto un esame brillante, ma se hai legami di parentela (non sono bene specificati quali) o comunque frequentazioni con persone pregiudicate (o comunque ritenute capaci di abusare delle armi) potrai in qualsiasi momento veder rigettata l’istanza, se non addirittura ritirata l’Idoneità Tecnica conseguita.

Come dico sempre, di fatto, il Cittadino Italiano (legalmente) in armi, ed a qualunque titolo, è il distillato della società!




Materie ed argomenti d’esame.

Sei entrato nell’ottica, la tua passione (o la curiosità) ti spinge a presentare istanza… se sei un appassionato ben preparato un buon 80% dell’esame è già superato.

Ovviamente tutto verte sulla materia “armi“… quindi (ed è ovvio) domanda d’esame sarà sicuramente: quali sono i titoli abilitativi all’acquisto di armi ed esplodenti?

Non c’è solamente il Nulla Osta oppure il Porto d’Armi!

Anche Giudici, Magistrati, Ufficiali di P.S. e “Personale Dirigente e Direttivo dell’Amministrazione Penitenziaria” (direttori delle carceri in parole povere), per il loro particolare Status posso legittimamente acquistare armi senza alcuna Licenza di Pubblica Sicurezza.

Le domande ovviamente non si fermano solamente a questo… abbiamo le dimensioni minime di un locale deposito (ad esempio), oppure la costituzione di un locale caricamento munizioni (un armiere ne può fare richiesta)… come esporre le armi, come custodirle, come dev’essere il tetto piuttosto che l’altezza delle scaffalature… nulla di cui o per cui confondersi!

Per chi fosse interessato allego a questo articolo una piccola dispensa che veniva distribuita, qualche anno fa, da alcune Prefetture… ovviamente qualcosa è cambiato (come ad esempio i “benedetti caricatori”)… per sommi capi però conoscerne BENE i contenuti equivale ad essere futuri armieri… o per lo meno in possesso dell’Idoneità Tecnica!

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Su cosa occorra per “metter su” realmente un’armeria, tempo permettendo, ne parlerò in un prossimo articolo.

Ad ogni buon conto, per il momento spero di esserti stato utile.























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Marco Milazzo