I “Pallettoni” e la legge – Chiarimento

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Quale misura identifica legalmente il “pallettone”?

(aggiornato al 18/05/2017)

 

Era il 23 febbraio 2017 quando, in seguito a numerose domande, scrissi l’articolo: Acquistare, Detenere, Trasportare e/o Consumare Munizioni e “Polveri”.

Secondo i dati forniti da Google Analytics l’articolo più letto del mio blog!

 

Per quanto abbia cercato di utilizzare un linguaggio molto semplice purtroppo i dubbi, ed i quesiti, sollevati dai lettori sono stati innumerevoli; pacifico, non vi è colpa da parte di chi legge… la materia, specie dal punto di vista “legale”, è veramente tortuosa… e la quantità di argomenti trattati in un solo articolo era veramente enorme.

Lo dico sempre… non sarebbe il caso di fare una bella “tabula rasa” e scrivere (BENE!) un Testo Unico in materia di armi?

Molti di voi diranno: “Con l’aria che tira meglio lasciare le cose come stanno“… e come darvi torto!

Di leggi chiare, quindi, non se ne parla… rimbocchiamoci le maniche ed affrontiamo il tema di oggi… “il pallettone”.




Ad “uso e consumo” di tutti.

Per non dilungarci troppo arriviamo subito al punto… brevi e diretti!

Una Questura chiede parere al Ministero… in parole povere scrive: Ma una cartuccia “a pallettoni” come la devo considerare?

Il Ministero, dopo aver consultato le motivazioni della sentenza della Suprema Corte di Cassazione (come da riferimenti indicati nel documento), dopo aver chiesto parere anche al Banco Nazionale Prova, risponde: Le cartucce contenenti 9 o più pallini (c.d. pallettoni) possono essere considerate a “piombo spezzato”.

Tradotto in soldoni entro il quantitativo di 1.000 NON sono soggetti ad obbligo di denuncia, ed il quantitativo massimo NON può superare i 1.500.

Il VERO TRAGUARDO di questo documento datato 30 marzo 2016 sta in quel “c.d.” tra parentesi.

Infatti, se proprio il Ministero dell’Interno scrivendo ad una Questura (riferendosi al termine “pallettone”), utilizza l’abbreviazione “c.d.”… ossia così detto… tra le righe sta affermando: Il “pallettone” NON ESISTE!!! Definirlo tale è USANZA E NON LEGGE! Si chiama munizionamento “a piombo spezzato“.

Peccato, dobbiamo ammetterlo, che è stato preso in esempio il “numero 9” (nove o più “pallini”)… capiterà quindi il caso di qualcuno che deterrà LEGALMENTE munizionamento spezzato composto da “due pallini“… vuoi mettere? La risposta al quesito parla di “nove o più“… e si ricomincia da capo.

La risposta più semplice che il Ministero avrebbe potuto dare, per fugare ogni futuro dubbio, avrebbe potuto essere: Le munizioni sono soltanto di due tipi, “a palla” e “a piombo spezzato”. La munizione “a palla” va sempre denunciata, anche nel quantitativo di una sola cartuccia mentre, la munizione “a piombo spezzato”, fino al quantitativo di 1.000 cartucce, non va denunciata.

E per essere ancora più chiari sarebbe stato bello poter leggere: Cos’è una munizione “a piombo spezzato”? Prendi una palla e tagliala in due! Adesso è “piombo spezzato”…

Peccato che il linguaggio aulico burocratichese NON contempli termini così “terra terra”… ne gioveremmo tutti.

Tornerò prestissimo sugli altri argomenti trattati nel mio precedente articolo Acquistare, Detenere, Trasportare e/o Consumare Munizioni e “Polveri”… il caso lo impone!




Per il momento invito tutti i lettori, che LEGALMENTE detengono munizionamento “a pallettoni”, a scaricare il documento che ho allegato… come da titolo “ad uso e consumo di tutti”… e farà certamente comodo a qualcuno.

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