Riduzione caricatori… e dintorni.

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Il manuale non ufficiale del D.lgs. 29 settembre 2013 n.121

Premessa: non sarò breve.

Come già accennato nel mio precedente articolo Il controllo degli Esplodenti in Italia, numerosissime sono state le modifiche che hanno rivoluzionato e, perché no, anche stravolto il nostro settore.

L’argomento che mi accingo a tradurre, ad uso e consumo del lettore, è l’annosa questione “caricatori”… e con l’aggettivo “annoso” definisco appunto una storia vecchia, che sembra quasi non aver mai fine.
Se ti sei avvicinato da poco al meraviglioso mondo del tiro e/o dello studio delle armi consolati, sei fortunato! E già… nella tua mente non hai decine di leggi che si contrappongono, non c’è “il tutto ed il contrario di tutto”… ti hanno spiegato come muoverti, cosa fare, ti sei documentato, ed a posto così!
Attenzione, non ti voglio in alcun modo scoraggiare… chi magari segue il settore da qualche anno ha una visione più completa del quadro d’insieme, e magari un po’ di confusione potrebbe anche involontariamente farla… procediamo con ordine…

Cosa sono i caricatori?

Bella domanda!
Tralasciando solo per il momento l’aspetto giuridico, il caricatore altri non è che un “contenitore” di munizioni “asportabile” dall’arma, differente quindi dal serbatoio, anch’esso un “contenitore” ma fisso.
Entrambi, caricatore e serbatoio, possono essere realizzati in materiale metallico e/o plastico e la loro funzione è quindi unicamente quella di alimentare le armi cui destinati… non occorre un esperto per asserire che il caricatore “non spara” = “non è un’arma” (e non tiriamo fuori le storie sui corpi contundenti altrimenti non ne usciamo più).
Abbiamo poi una terza sorella più piccola, la piastrina, un manufatto realizzato in materiale metallico il cui compito è di vincolare a se le munizioni per un successivo inserimento all’interno dell’arma (magari in un serbatoio).
Foto 1. 2. 3. Alcuni esempi di: 1. “caricatore” per pistola semiautomatica, 2. “serbatoio” per fucile ad anima liscia, 3. “piastrina” per moschetto

 




Ma ‘sto caricatore, sarà parte d’arma? Dirà qualcuno… Calma oh mio oplologo! Per un “bel pezzo” in Italia è stato anche così.

Come in ogni storia che si rispetti il narratore deve stilare una cronologia degli eventi fissando chiaramente il punto zero, che nella nostra di storia è di semplicissima individuazione (almeno quello): 18 aprile 1975, appunto la legge 110/75.

L’obbligo dell’avviso previsto […] deve essere osservato anche per il trasporto di singole parti di armi da guerra e tipo guerra nonché di canne, carcasse, carrelli, fusti, tamburi, bascule e caricatori di armi comuni. (Legge 110/75, articolo 19)

Inserito in questo contesto il caricatore quindi entra a pieno titolo nelle parti essenziali di armi comuni… e non è una mera definizione giurisprudenziale!
Cosa comporta una tale identificazione? Se è parte essenziale:
  1. L’acquisto è subordinato alla presentazione di valido titolo abilitativo, così come il porto e/o il trasporto sono operabili da soggetti muniti di opportuna licenza.
  2. La dentenzione è vincolata dall’obbligo di denuncia alle Autorità, esattamente come per le armi.
  3. Per le armerie le operazioni di carico e scarico, nonché di riparazione, sono soggette a trascrizione sui registri.
  4. La cessione tra privati avviene nelle medesime modalità previste per le armi.
E la trasformazione??? Si, la tua 1911 con il caricatore da 9 colpi camera male, la vuoi portare ad 8 colpi… lo puoi fare? Beh, se è parte essenziale assolutamente no! Sempre un’armeria deve occuparsi di questa tipologia di operazioni.
Insomma, dal 1975 al 2011 ne abbiamo viste delle belle… condanne, processi, sentenze di Cassazione, per poi dire che si può e l’indomani dire l’esatto contrario.

D.lgs. 26 ottobre 2010 n.204 – Caricatori liberi!!!

La novella introdotta all’art. 19 della legge n. 11075 esclude, a far data dal 1° luglio 2011, i caricatori dal concetto di parte di arma […] Pertanto, a partire dalla suddetta data, qualunque attività concernente i caricatori, compresa la mera detenzione dei medesimi, non sarà più subordinata alle autorizzazioni di polizia sinora rilasciate ai sensi della normativa vigente. (Ministero dell’Interno, Circolare 557PAS10900(27)9)

Cosa succede? Semplice! La Comunità Europea dice BASTA! Tutto ciò che è inutile e che inutilmente blocca il libero scambio delle merci (anche i caricatori sono tali), tutto ciò che inultimente ha dei costi (come le spese di giustizia) va uniformato, e tu Italia non sei da meno!Non lo fa nel 2011 quando il Ministero si è espresso… la Direttiva è del 2008!… Anzi ce la siamo cavata in appena 3 anni!

Ad oggi 25/11/2016 i caricatori, così come i serbatoi e le piastrine, NON SONO PARTI ESSENZIALI DI ARMI COMUNI!!!

NON SONO PARTI DI ARMI!!!

Fermi tutti! Qualcosa si deve escogitare per complicarci un po’ la vita.

I mesi di “libertà” sono stati veramente pochi… chi ha memoria ricorda che sul web e nelle armerie, nel 2011, si trovava di tutto, caricatori verdi, caricatori rosa, caricatori da 1 o da 50 colpi, Drum… poi sono iniziate a fioccare le prime denunce… per cosa? Sempre la 110/75… e vai giù con le spese!

A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra. (Legge 110/75, articolo 10)

Dai, ridiamoci su! E nessuno si offenda… Purtroppo però non è una barzelletta… così è stato sentenziato, limite per i civili 29 colpi; come si dice, dura lex sed lex… e se hai dentro qualcosa che hai acquistato in questa fase “transitoria” sbrigati!… e tutti giù a “rivettare”.

Diciamo che dal 2011 al 2015 non abbiamo ulteriori modifiche in merito a questi pericolosissimi oggettifino al 2015…




17 Aprile 2015 – Il Decreto antiterrorismo è legge!

Purtroppo dobbiamo ammettere di essere particolarmente specializzati nel partorire le soluzioni più inutili a problematiche reali!

Oh mio oplogolgo! Ricordi quando nel 1980, in piena Guerra Fredda, in occasione delle Olimpiadi di Mosca l’Italia non inviò i propri atleti con le “stellette”? Che soluzione barbara ed assurda!

Bene… in materia di armi questo decreto è talmente assurdo da riportare alla mia mente questo episodio; di fatto non prevede nulla che possa garantire una maggior sicurezza per il cittadino, anzi, una totale confusione nel cittadino che per passione, sport o necessità abbia “a che fare” con lo strumento arma.

Come detto in precedenza, i caricatori, le piastrine ed i serbatoi rimangono di fatto PARTE NON ESSENZIALE DI ARMA… o, per chi sta storcendo il naso, NON SONO parte essenziale di arma.

Qual è la magia allora?… e vai con i virtuosismi! L’arma! Il punto di partenza è l’arma cui il caricatore è destinato!

Tiriamo brevemente le somme:

  • Armi corte Comuni
    • Chi alla data del 04/11/2015 possiede un’arma comune (quindi non sportiva) con caricatore superiore a 15 colpi può legalmente detenerla ed impiegarla, patto e condizione che, qual ora dovesse cederla a terzi (armeria e/o privato) lo faccia riducendo la capacità del caricatore (o dei caricatori) a 15 colpi; i caricatori aventi capacità superiore a 15 colpi andranno denunciati alle Autorità di P.S. entro tale data.
  • Armi corte Sportive
    • Tali armi potranno sempre installare caricatori eccedenti i 15 colpi, potranno essere sempre detenute e cedute, patto e condizione che i caricatori (superiori ai 15 colpi) vengano regolarmente denunciati entro il 04/11/2015. Per tali armi è anche possibile impiegare caricatori da 30 colpi (!!!), come previsto al talune discipline sportive quali il Tiro Dinamico.
  • Armi lunghe Comuni
    • Chi alla data del 04/11/2015 possiede un’arma comune (quindi non sportiva) con caricatore o serbatoio superiore a 5 colpi può legalmente detenerla ed impiegarla, patto e condizione che, qual ora dovesse cederla a terzi (armeria e/o privato) lo faccia riducendo la capacità del caricatore (o caricatori, nonché del serbatoio) a 5 colpi; i caricatori aventi capacità superiore a 5 colpi andranno denunciati alle Autorità di P.S. entro tale data… se l’arma è dotata di serbatoio (non essendo amovibile sarà singolo) è consigliabile riportare in denuncia le reali capacità di fuoco dell’arma.
  • Armi lunghe Sportive
    • Tali armi potranno sempre installare caricatori eccedenti i 5 colpi, fino ad un massimo di 29 colpi (come già detto in precedenza), potranno essere sempre detenute e cedute, patto e condizione che i caricatori vengano regolarmente denunciati entro il 04/11/2015.
  • Armi lunghe da Caccia
    • Si applicano le medesime disposizioni impartite per le armi lunghe Comuni.
  • Armi lunghe da Caccia convertite in Comuni (B7)
    • E qui è un vero casino (diciamo le cose come stanno, bando alle ciance ed/od al turpiloquio)! Facciamola molto semplice… se entro il 04/11/2015 hai acquistato un’arma B7 che in illo tempore era da Caccia, nella tua denuncia di detenzione continuerà ad essere da Caccia, ma se sei “Cacciatore” a caccia non te la puoi più portare! Puoi tenere i caricatori fino ad una capienza massima di 29 colpi… e tutti i caricatori eccedenti i 5 colpi li devi denunciare (sempre entro il 04/11/2015)… non stiamo parlando di impiego venatorio ma di mero possesso! Quando la cedi, l’arma, sarà acquisita dal Cessionario (chi se la prende in parole povere) come Comune… e la devi cedere esclusivamente con caricatore (o serbatoio) da 5 colpi… non la puoi cedere con caricatori (o serbatoio) eccedenti. Il reato lo commetti TU!
  • Armi Antiche (lunghe e corte)
    • Non sono soggette alla conformazione prevista dalla legge.
  • Repliche di Armi Antiche (lughe e corte)
    • Essendo repliche, quindi non hanno un grande valore economico/storico, possiamo sbizzarrirci! Ecco un altro numero… il 10! Dieci colpi massimo… come al solito, se possiedi l’arma entro 04/11/2015 non devi modificare, se la cedi massimo 10 colpi.
  • Armi ad Aria Compressa (lunghe e corte, con Modesta Capacità Offensiva/Libera Vendita od Arma Comune/Sportiva)
    • Atteniamoci a quanto disposto in precedenza che è meglio…

Avrò anche una cultura media, o mediocre… fate voi… mi spiegate per piacere in che modo questa legge contrasta il terrorismo?

L’unico elemento che ravvedo è il TERRORE!!! Si, il terrore che il CITTADINO ONESTO ha nei confronti dell’Istituzione!

Questa non è una legge… sembra un Quiz a Premi! Se indovini vinci!

NON SEI DENUNCIATO!

Persino l’Assoarmieri è terrorizzata! Guarda un po’ cosa scrive

 




Ma ‘sti caricatori e/o serbatoi, chi li deve ridurre?

Caro il mio concittadino, ovviamente TU! La legge lo prevede, lo puoi fare! L’importante è che, quando riduci, utilizzi un qualsiasi sistema idoneo affinché, per riportare il caricatore (o serbatoio) alle condizioni originali, dovrai adoperare un utensile… mi spiego meglio… per riportare il caricatore (o serbatoio) alle capienze eccedenti a quanto previsto tu debba utilizzare uno strumento, uno qualsiasi: il rivetto? Va benissimo! Per toglierlo cosa ti serve? Uno scalpello, un giravite od un trapano? Va bene! Non l’hai fatto a mani nude = il tuo operato denota la netta volontà di togliere la limitazione.

“[…]Quanto alle adeguate modalità degli interventi di riduzione della capacità dei caricatori, si fa presente, in particolare, che, trattandosi di operazioni dirette alla riduzione della capienza di caricatori di armi originariamente realizzate come comuni da sparo, una riduzione della capacità del caricatore entro i limiti stabiliti sembra ammissibile anche attraverso operazioni che, senza ricorrere a radicali modifiche di carattere costruttivo, abbiano sufficienti caratteri di inalterabilità, a meno di ricorrere, per l’eventuale rimozione degli accorgimenti riduttori, all’uso volontario di appositi utensili.[…]” (Decreto Legislativo 29 settembre 2013 n.121)

Un caso un po’ particolare… o forse non tanto.

Lo spunto per la stesura di questo articolo mi è stato fornito dall’Amico Gioacchino (che qui saluto) un paio di sere fa.

Mentre conversavamo, come sempre, sulle varie e stravaganti interpretazioni, mi poneva un quesito:

Marco, me lo togli un dubbio? Io ho due armi, “la Beretta” (98 FS, n.d.r.) e la Chiappa M1-9… montano lo stesso caricatore… cosa devo fare? Ho 4 caricatori per “la Beretta”, li devo denunciare dato che li posso utilizzare anche con la “Chiappa”?

A mio avviso no; i quattro caricatori sono della pistola.

I caricatori li posso mettere, quando sono in poligono, nella carabina (Chiappa M1-9)?

CERTAMENTE NO!

E se mi vendo “la Beretta”??? Cosa faccio, i caricatori li posso tenere?

Chi è in grado di rispondere CON CERTEZZA a questa domanda?
Il caricatore non è parte essenziale di arma, quindi di libera vendita… un bambino per assurdo potrebbe avere centinaia di caricatori e questo di fatto non costituirebbe alcun reato.
Ma in questo specifico caso, anche il legislatore, sarebbe in grado di rispondere lapalissianamente senza l’ausilio di strane interpretazioni?

A poche dalla pubblicazione di questo articolo le domande pervenute sono state innumerevoli.
Il neo Amico Peter giustamente chiede:

Se io ho il caricatore con capacità “interessata” da denuncia alle Autorità di P.S. lo posso cedere? Ed in quale modo?

Bella domanda… io Marco Milazzo, Perito Esperto in Armi, Munizioni, Balistica ed Esplosivi NON SO E NON POSSO RISPONDERE CON CERTEZZA ASSOLUTA!!! 




Una legge ha l’obbligo civile di fornire certezze al cittadino che le deve osservare!

Se sei arrivato fin qui ti ringrazio per l’attenzione…

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