Coltelli, spray, manganelli… ed un po’ di chiarezza

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Tra miti, leggi, leggende e realtà vediamo insieme cosa sono questi strani oggetti

L’idea per la stesura di questo articolo mi è venuta qualche settimana fa leggendo un “classico” post pubblicato all’interno di un gruppo su Facebook.
Il lettore in cerca di chiarimenti, giustamente, pone il suo quesito:
Domanda chiara e legittima, così come legittime possono essere tutte le risposte, ognuno con le proprie competenze e conoscenze deve apportare il proprio contributo.

Il problema però è che le stesse risposte denotano una enorme confusione sulla “materia” (volutamente controversa!) ed ovviamente meritano doverose riflessioni ed approfondimenti extra post.Quello in foto, ad esempio, per la legge italiana è realmente un manganello?

Premetto che, senza correre il rischio di risultare inutilmente dispersivi, non è possibile racchiudere tutte le “particolarità” legislative in un unico articolo… poco alla volta mi riprometto di affrontare l’argomento nelle sue varie sfaccettature… per il momento limitiamoci ad identificare gli oggetti per ciò che realmente sono, sfatando usanze e miti ed attenendoci alla giusta collocazione geografico-legislativa = pianeta Terra – continente Europa – Nazione Italia.




Armi. Cosa sono?

Armiamoci di buona volontà e cerchiamo il giusto caposaldo logico per affrontare la tematica.Da ragazzino rammento di aver letto sull’enciclopedia UTET la definizione di arma quale “Oggetto idoneo ad accrescere il potenziale offensivo umano” (il concetto di difensivo è puramente etico/giurisprudenziale e non oggettivo); se effettuiamo la medesima ricerca oggi (tramite web) possiamo leggere, ad esempio, sul dizionario della lingua italiana a cura del Corriere della Sera: “Qualsiasi strumento predisposto per ferire o uccidere“.

Le due parole “magiche” sono quindi “Qualsiasi” e “Predisposto“… e per la lingua italiana i fatti non sono in discussione, è logico!

Ma una legge può essere solamente logica? Ovviamente no!

Prima ancora del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) e della L.110/75 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) a chiarire ogni nostro dubbio [??? n.d.r.] viene in nostro aiuto il Codice Penale:

Agli effetti della legge penale, per armi s’intendono: 1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona; 2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo. Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti. (articolo 585 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti, per “armi” si intendono: 1) quelle indicate nel n. 1 del capoverso dell’articolo 585; 2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti. (articolo 704 c.p.)

Le armi proprie sono tutti quegli strumenti la cui destinazione È l’offesa della persona:

  • un’arma da fuoco quindi È un’arma propria in quanto la sua destinazione è l’offesa alla persona (lascia perdere il fatto che sia sportiva o meno…);
  • un coltello NON È arma propria (eccetto alcuni casi che vedremo in seguito), men che meno arma bianca (BUFALA!!!), in quanto la destinazione ultima dell’oggetto è “il taglio” di varie tipologie di materiali (es. coltello da cucina, da macellaio, da scuoio, da sub, etc.).
Le armi improprie sono tutti quegli strumenti la cui destinazione ultima NON È l’offesa della persona:
  • un giravite è di fatto un utensile che trova impiego in svariati settori; il porto in assenza di giustificato motivo (vedremo in seguito cosa vuol dire) e/o la presenza di un nesso di causalità che identifichi il nostro comportamento come illecito, così come l’utilizzo per arrecare offesa alla persona, trasforma l’oggetto in arma impropria (nella sua qualità di oggetto atto ad offendere)… lo so, è controverso, qualsiasi oggetto potrebbe essere atto ad offenderedura lex sed lex!
Chi è in possesso di una qualsiasi Licenza di Porto d’Armi conosce benissimo (ci auguriamo tutti) la differenza tra Porto e Trasporto… per la legge italiana!
Ecco un’altra parola “magica” (a dire il vero due): Pronta disponibilità.
 
“Portare” un oggetto sulla propria persona o sulle “pertinenze” di essa (borsa, marsupio, vano porta oggetti dall’auto, etc.) di fatto per il nostro ordinamento costituisce il Porto; avendo la pronta disponibilità di uno strumento lo stai portando.
Il Trasporto invece (come siamo bravi ad arrovellarci le meningi!) è lo “spostamento” al proprio seguito di un determinato oggetto/strumento senza goderne della pronta disponibilità, come ad esempio il trasporto di un’arma da caccia prima di intraprendere l’attività venatoria, quindi scarica nella sua custodia.
Qualunque sia il caso, per essere “a norma di legge”, conoscendo la natura dell’oggetto/strumento che stiamo portando/trasportando, è sempre necessario porsi le seguenti domande:
  1. Sei autorizzato a farlo?
  2. Hai un giustificato motivo per farlo?
  3. C’è la totale mancanza di un nesso di causalità affinché il tuo comportamento possa identificarsi come illecito?
Rispondendo a questi 3 quesiti ecco che la legge appare “più chiara”… Attenzione, è proprio a questi quesiti che deve rispondere anche l’appartenente alle Forze dell’Ordine in sede di controllo!
Le due definizioni possono sembrare apparentemente complesse… con qualche esempio semplifichiamo subito il tutto.
  1. Sei un contadino? Hai in tasca il tuo coltello da innesto? Hai un giustificato motivo per portare il coltello da innesto!
    Sei in campagna e stai esercitando la tua attività? Ecco, anche la mancanza di un nesso di causalità di un eventuale comportamento illecito è dalla tua parte = “non stai commettendo alcun reato”.
  2. Sei un contadino? Hai in tasca il tuo coltello da innesto? Hai un giustificato motivo per portare lo strumento… se stai esercitando tale attività, ma…
    Sei in discoteca alle 2 del mattino a ballare la dance? Oltre al fatto che viene meno anche il giustificato motivo affinché tu possa portare tale strumento il tuo comportamento, ossia la tua condotta commissiva, fa di te un soggetto agente (autore del fatto). Complimenti, in questo specifico caso l’azione del portare con te (sulla tua persona) l’oggetto ha un chiarissimo nesso di causalità… e come quando giochi a Monopoli, vai in galera senza passare dal via!

Chiaro l’esempio, no? E di esempli ne potremmo fare un’infinità!

Quindi il giustificato motivo altri non è che la motivazione “giusta” (prevista dalla legge) per la quale stai trasportando/portando un determinato oggetto.

Il nesso di causalità invece è il rapporto tra un ipotetico evento dannoso (quindi previsto come tale dalla legge) ed il comportamento del soggetto.Il non impiegare alcun termine “altisonante” dovrebbe aver reso abbastanza bene l’idea.




Detto questo iniziamo… Lame

In 36 anni di vita… a quante persone ho visto fare questo gesto???
“4 Dita? Lo puoi portare!…” MA QUANDO MAI!!! NON È MAI ESISTITA LA LEGGE DELLE “4 DITA”!!!
La legge italiana VIETA il porto del coltello senza giustificato motivo… non esiste dimensione minima! (come fa notare un attento lettore, i 4 cm di lama sono “tollerati” in base all’art. 80 del Regolamento per l’Esecuzione del T.U.L.P.S. che identificava nei “4 cm” la lunghezza massima consentita… articolo abbondantemente superato dalla 110/75 che ne VIETA tassativamente il porto senza giustificato motivo; “tollerato” non è legge, e certamente non in discoteca!)
E ti dirò di più… non esiste nemmeno il “porto di coltello” ed il coltello (puramente detto) NON È ARMA BIANCA!
Poca enfasi e procediamo con ordine… principiamo dalle armi bianche
 
Per la legge italiana sono armi bianche (quindi destinazione ultima l’offesa della persona):
  • le baionette;
  • i pugnali (coltelli con 2 o più fili);
  • le spade (non le repliche di spade);
  • i bastoni animati (con lama ovviamente);
  • i coltelli “a scatto”.
Per le armi bianche NON È PREVISTA alcuna licenza di polizia che ne autorizzi il porto, non esiste giustificato motivo.
Un tempo la legge prevedeva la licenza di Porto di Bastone Animato… non c’è più, mettiamoci il cuore in pace (dato che siamo nel 2016!).
Le hai? Le collezioni/detieni? Te le tieni a casa e fermati li.
Unica eccezione è fatta per le “lame” a corredo dell’Uniforme dei Corpi Armati dello Stato… l’Ufficiale ha a corredo la sua sciabola e quando veste l’Alta Uniforme  la indossa… per tutti gli altri casi le armi bianche stanno belle e comode in casa!

 

La detenzione di una qualsiasi Arma Bianca è soggetta a denunzia alle Autorità di Pubblica Sicurezza e l’acquisto, ovviamente, è consentito esclusivamente alle persone munite di Licenza (porto d’armi).

 

Ad esclusione di quanto detto tutti i coltelli che non sono annoverati tra le armi bianche sono di fatto strumenti di utilità… i giornalisti lo fanno spesso, chiamano i “coltelli” armi bianche… noi siamo appassionati (= preparati) e questo gravissimo errore non lo facciamo.
Puoi trasportare e/o portare il coltello con giustificato motivo
Vai a funghi? Ecco il tuo bel coltello da fungarolo (con la spazzolina per intenderci).

Sei un sub? Hai un giustificato motivo per trasportare il coltello sino al mare, nonché per portarlo durante l’attività… fai fatica però a giustificarne il trasporto, anche nel “porta bagagli” dell’auto, in piena notte… occhio!

Archi

Per la legge italiana tutti gli archi sono strumenti sportivi = non sono armi… anche se impiegabili per la caccia!

Il porto è consentito solamente in atteggiamento venatorio alle persone munite di licenza di caccia in corso di validità, ovviamente in lasso spazio temporale congruo.

Attenzione che anche il mero trasporto dall’arco con al seguito frecce montanti punte da caccia costituisce “atteggiamento venatorio”.

Trasporto con giustificato motivo; non occorre denuncia.

Balestre

La balestra con la rispettiva dotazione di dardi non è classificabile come arma bianca ai sensi dell’art. 585 comma 2 n. 1, 704 n. 1 c.p., e 30 n. 1 t.u. n. 773 del 1931 (con correlativa configurabilità dei reati di detenzione e porto abusivi di armi di cui agli art. 697 e 699 c.p.) in quanto non più naturalmente destinata all’offesa della persona, bensì come strumento da punta o da taglio atto ad offendere, di cui è dall’art. 4 legge n. 110 del 1975 vietato il porto fuori della propria abitazione o delle sue appartenenze senza giustificato motivo. (Cassazione penale sez. I  30 maggio 1994)

Di fatto quindi è uno strumento sportivo, o strumento atto ad offendere, il cui porto È VIETATO (non è impiegabile per l’attività venatoria, quindi a caccia).

Trasporto con giustificato motivo (esempio l’atto del recarsi in una zona adibita/autorizzata al tiro con balestra); non occorre denuncia di detenzione.




Manganelli

Il manganello (o sfolla gente) è dotazione delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine, nonché dei Corpi di Polizia Municipale ed incaricati di Pubblico Servizio che ne abbiano autorizzazione (esempio Guardie Particolari Giurate autorizzate a tale dotazione).

In Italia abbiamo il bruttissimo vizio di definire “manganello” un qualsiasi oggetto pressoché cilindrico, telescopico o non, possa ricondurre a forma similare.

Il manganello è QUESTO (vedi foto)… l’acquisto, il possesso, il porto ed il trasporto è consentito alle sole persone autorizzate (di cui sopra)… gli altri oggetti/strumenti NON SONO manganelli!


La cessione è registrata, da parte dell’Azienda autorizzata alla vendita, su apposito registro prefettizio, ai sensi dell’art. 28 T.U.L.P.S., riportando appunto gli estremi dell’acquirente AUTORIZZATO all’acquisto, nonché il numero di matricola del manganello stesso.

Il manganello (sfolla gente) per la legge italiana DEVE essere munito di numero di matricola.

Tonfa – Nunchaku – Sai

Sono di fatto si strumenti sportivi, ma anche atti ad offendere, il cui porto quindi È SEMPRE VIETATO, anche se di libera vendita e non soggetti ad alcuna denunzia alle Autorità.

Se pratichi il Kung Fu (ad esempio) è logico che questi attrezzi dovrai trasportarli da casa in palestra… nella borsa stanno comodissimi e non li disturba nessuno; il porto sulla persona (o comunque con pronta disponibilità) invece genera una particolare “allergia legislativa” comunemente detta REATO.

Tactical Baton (bastoni retrattili/telescopici)

Torniamo all’origine di questo articolo… che non sia un Manganello (anche se spesso viene chiamato Manganello Spagnolo) adesso dovrebbe essere più chiaro a tutti!

Il suo nome è, come da titolo, Tactical Baton (andrebbe benissimo anche bastone retrattile); in commercio ne traviamo di svariate misure e conformazioni, cortissimi come extra lunghi, pieni o “a molla”… ed è anch’esso, come il Tonfa, uno strumento sportivo, atto ad offendere, di cui quindi È SEMPRE VIETATO il porto!
Non te lo tenere in macchina perché ti fa sentire più sicuro… È REATO!

Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell’art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di rogare una elettrocuzione. (Legge 18 aprile 1975, n. 110, articolo 4)

Per meglio intenderci la Guardia Giurata che lo porta con sé in servizio senza autorizzazione lo fa a proprio rischio e pericolo… figuriamoci ad impiegarlo poi! Decisamente più giustificabile la classica “torcia”…




Tonfa Telescopico

Su questo particolare oggetto esiste in rete un’altrettanta particolare confusione che viene da mettersi le mani ai capelli, addirittura c’è chi definisce il Tonfa Telescopico quale arma bianca “indispensabile” per la difesa abitativa… per pudore evito di citare la fonte.

Da noi in Italia quest’oggetto è diventato così particolare da quando ha acquisito lo “status” di dotazione militare… eh già, i primi ad impiegarlo come dotazione sono stati proprio i Carabinieri.

Quel che è certo è che i Tonfa Telescopici venduti legalmente DEVONO essere muniti di numero di matricola e, come per i Manganelli, la cessione è registrata, da parte dell’Azienda autorizzata alla vendita, su apposito registro prefettizio, ai sensi dell’art. 28 T.U.L.P.S., riportando appunto gli estremi dell’acquirente AUTORIZZATO all’acquisto, nonché il numero di matricola del tonfa stesso.

Adesso un dovuto chiarimento… in rete è facile incappare nella frase “lo vendo a chi ha il porto d’armi“…


Attenzione signori! La licenza di P.S. che abilita al porto/trasporto delle armi sul territorio italiano NULLA HA A CHE VEDERE con l’acquisto, detenzione e raccolta di “Strumenti destinati all’armamento dei Corpi Armati e di Polizia“.

  1. Se tu sei un Armiere, e non hai la licenza per poter vendere questa tipologia di articoli (quindi Manganelli e Tonfa Telescopici, appunto Strumenti destinati all’armamento dei Corpi Armati e di Polizia), commetti un illecito nella mera detenzione degli oggetti… figuriamoci la vendita!
  2. Se tu sei un Privato Cittadino NON PUOI in alcun caso detenere questi oggetti… le licenze di raccolta ai privati non vengono più rilasciate da decenni!!!

Per ogni approfondimento è possibile consultare la pagina “Fabbricazione e detenzione uniformi, Accessori militari, etc.” appositamente dedicata dalla quasi totalità delle Prefetture italiane.

Giusto per citare un esempio (non le posso mica inserir tutte), la pagina dedicata della Prefettura U.T.G. di Parma è raggiungibile al seguente link: http://www.prefettura.it/parma/contenuti/51526.htm

Noccoliere (tirapugni)

Ovviamente non può esistere destinazione differente dall’offesa alla persona, è di fatto un’arma propria… e non è un’arma bianca (contrariamente a quanto sostenuto su molti siti web).

Il sopra citato articolo 4 della legge 110/75 definisce questi oggetti quali noccoliere e ne vieta tassativamente il porto:

[…] non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere […]

Anche se di libera vendita e non soggetti ad alcuna denunzia, personalmente ne sconsiglio anche il mero possesso, ma è un parere personale soggettivo, che non trova alcun sostegno legislativo.

A rischio di risultare noioso e ripetitivo ricordo che custodire una noccoliera nel vano porta oggetti della propria automobile è del tutto assimilabile al porto… ed in sede di controllo, anche nel porta bagagli, non credo possano esservi giustificazioni valide.

Storditori Elettrici (o “commercialmente” dissuasori)

Nell’accezione comune questi oggetti sono comunemente detti Taser, “potenzialmente” corretta solo nel primo caso (immagine sinistra).

Di fatto Taser è l’acronimo di Thomas A. Swift’s Electronic Rifle, un marchio quindi!

Entrambe le tipologie riportate in foto hanno in comune un solo elemento: utilizzare l’elettricità per paralizzare i movimenti muscolari volontari del soggetto attinto dalla scarica e causarne uno shock.

Nel primo esempio (immagine sinistra) l’apparecchio “in grado di rogare una elettrocuzione” (così definito sempre dall’articolo 4 della l.110/75) è dotato di due dardi collegati ad esso tramite cavi metallici; attivando il dispositivo i dardi vengono lanciati sul bersaglio rogando una breve ma potentissima scossa elettrica.
Anche se la sopra citata legge 110/75 non differenzia i due apparecchi, gli Storditori a “getto balistico” non vengono importati nel nostro Paese… sono vietati quindi?

Nel secondo esempio (immagine destra) lo shock (utilizziamo la reale terminologia!) viene indotto tramite il contatto dei due elettrodi con il soggetto da neutralizzare.
Quest’oggetto è importato e distribuito “liberamente” sul territorio nazionale… ma come stanno veramente le cose?

A far gridare a gran voce “libera vendita” è stata l’introduzione nel 2010 (decreto legislativo 26 ottobre 2010 n.204), operata all’interno dell’articolo 4 della l.110/75, dei seguenti termini: […] storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di rogare una elettrocuzione […].

Per esclusione quindi si è provveduto ad un semplice ragionamento: “non li posso uscire da casa (o pertinenza di essa) quindi a casa li posso detenere“!

A differenza però degli Spray all’Oleoresin Capsicum (c.d. al Peperoncino), che di fatto sono stati normati e regolamentati, di questi apparecchi non abbiamo nessun chiarimento e/o specifica che possa identificare un apparecchio come legale e “liberamente” detenibile ed impiegabile a differenza di altri.

Se, come sono abituato a fare, ci atteniamo esclusivamente ai fatti (ed al diritto!) le uniche informazioni certe in nostro possesso sono:

  • si tratta di Armi Proprie (non servono a cucinare il pollo ma ad offendere la persona);
  • sono Storditori. Il termine “Dissuasore” ha soli fini commerciali… non è che il tizio attinto viene dissuaso! Nella migliore delle ipotesi lo stordisci… nella peggiore muore;
  • non possono essere portate fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa;
  • addirittura l’ONU identifica questi oggetti quali strumenti di tortura e non come strumenti di auto difesa.

Condividendo in pieno il parere del Giudice Edoardo Mori (http://www.earmi.it/varie/storditori.html) è mio pensiero che di questo strumento non sia ad oggi giustificabile nemmeno il possesso… poi il commercio sappiamo tutti come funziona, a domanda offerta!




Pepper Spray (Oleoresin/Oleum Capsicum c.d. al peperoncino)

Da qualche anno gli spray comunemente detti al peperoncino hanno introdotto anche in Italia la realtà dello strumento di auto difesa.

Essi possono essere acquistati, detenuti e portati liberamente (con la dovuta perizia) senza particolari autorizzazioni e/o obbligo alcuno di denunzia alle Autorità di Pubblica Sicurezza… possono altresì essere venduti persino nei supermercati! Non esiste alcuna legge che vincoli la distribuzione ad una specifica attività (intesa come categoria) commerciale.

L’immagine ritrae uno dei tantissimi modelli di Pepper Spray LEGALI in Italia; non è intenzione dello scrivente pubblicizzare una particolare marca… bensì spiegare con chiarezza cosa sia effettivamente di libero porto e cosa sia invece arma di cui è VIETATO il porto… differenze per nulla sottili!

Con Decreto n.103 del 12 maggio 2011 (vedi link) il Ministero dell’Interno chiarisce una volta per tutte quali caratteristiche debba avere lo strumento di auto difesa:

  1. Deve nebulizzare; prima ancora di elencare le caratteristiche il Ministero scrive espressamente […] in  grado  di  nebulizzare  una miscela irritante a base  di  oleoresin  capsicum […]. Questo primo chiarimento è doveroso in quanto in commercio esistono strumenti che gettano una sostanza gelatinosa… quelle sono armi a tutti gli effetti! Non le puoi portare!
  2. Il contenuto non dove superare i 20 ml.
  3. L’Oleoresin Capsicum disciolto non deve superare il 10% dell’intera soluzione (2 ml massimo quindi) ed il “principio attivo” (capsaicina e/o capsaicinoidi) non superiore al 2,5%.
  4. La miscela erogata NON DEVE contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene, o aggressivi chimici.
  5. La confezione deve essere perfettamente sigillata all’atto della vendita.
  6. La gittata NON DEVE essere superiore ai 3 metri.
  7. Etichettatura; all’articolo 2 del Decreto il Ministero obbliga i produttori ad una corretta etichettatura in lingua italiana del prodotto, riportando espressamente il produttore, la quantità, la composizione, la data di scadenza nonché i riferimenti legislativi… già questa è LA GARANZIA che lo strumento di auto difesa in nostro possesso sia effettivamente LEGALE!

 

Con questa rapida carrellata spero intanto di esser stato d’aiuto a qualcuno; mi riprometto di riaffrontare in futuro l’argomento nei singoli dettagli e con maggiori approfondimenti.

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