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ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PRESCRITTI PER LA CONFORMITÀ DELLE ARMI DISATTIVATE (SIMULACRI)

La normativa vigente
MINISTERO DELL’INTERNO – CIRCOLARE 20 settembre 2002, n.557 Nuove disposizioni in materia di “demilitarizzazione” e “disattivazione” delle armi da sparo. Principi generali. Legge 18 aprile 1975, n. 110. (Gazzetta Ufficiale N. 234 del 05 Ottobre 2002).

La Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi si è nuovamente interessata delle problematiche inerenti la “demilitarizzazione” e la “disattivazione” delle armi da sparo ed ha ritenuto, al fine di semplificare le relative procedure, di armonizzare le disposizioni tecniche gia’ impartite con le circolari n. 559/C.50106.D.94 dell’11 luglio 1994 e n. 559/C.50106.D.95 del 21 luglio 1995 e di individuare procedure adattabili alla generalità delle armi, pur con le debite specificazioni per casi particolari. A tale scopo, la Commissione ha individuato accorgimenti tecnici di facile realizzazione e comunque irreversibili, eliminando procedure tecniche rivelatesi nella pratica di difficile realizzazione. Le disposizioni contenute nella presente circolare, pertanto, sostituiscono tutte le precedenti disposizioni emanate in materia.

1. Demilitarizzazione delle armi portatili
Omissis

2. Disattivazione.
Definizione e generalità.

Per “disattivazione” si intende l’operazione tecnica mediante la quale un’arma portatile da guerra o comune viene in modo permanente ed irreversibile resa inerte e portata allo stato di mero simulacro anche nelle sue parti essenziali.

2.a. L’intervento tecnico di disattivazione deve essere effettuato: – per le armi da guerra, da soggetti muniti di licenza di fabbricazione di armi da guerra o da stabilimenti militari ovvero da altri soggetti pubblici contemplati dall’art. 10, comma 5, della legge n. 110/1975, in quanto muniti delle necessarie attrezzature tecniche; – per le armi comuni dai soggetti gia’ indicati per la disattivazione delle armi da guerra, nonche’ da soggetti muniti di licenza di fabbricazione e riparazione di armi comuni.

Il possessore dell’arma deve comunicare per iscritto alla questura competente che intende attivare la procedura tecnica di “disattivazione”. La comunicazione deve indicare i dati identificativi e tecnici dell’arma (marca, modello, matricola, lunghezza della canna, calibro), nonché i dati identificativi del soggetto che effettua le operazioni tecniche necessarie. La comunicazione in argomento è assoggettata alle previsioni di cui al successivo punto 3 della presente circolare.

2.b. Il soggetto pubblico o privato che effettua la procedura di “disattivazione”, ad operazione ultimata deve rilasciare all’interessato apposita certificazione attestante le operazioni eseguite sull’arma e la loro conformità alle prescrizioni tecniche contenute nella presente circolare.

Tale certificazione dovra’ sempre accompagnare l’arma, anche in caso di cessione. Copia conforme all’originale del certificato deve essere consegnata a cura dell’interessato alla questura competente; in alternativa può essere consegnata apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 contenente l’indicazione del soggetto che ha effettuato l’intervento, le operazioni eseguite sull’arma e la loro conformità alle prescrizioni tecniche contenute nella presente circolare.

Prescrizioni tecniche.
L’arma portatile da guerra, tipo guerra e comune da sparo può essere considerata “disattivata” in modo permanente e irreversibile quando su di essa vengano eseguite a regola d’arte e contestualmente nello stesso esemplare le seguenti operazioni inerenti le diverse parti, sistemi o congegni:

a) sistemi di chiusura: devono essere fresati e/o forati longitudinalmente per tutta la lunghezza e per un diametro non inferiore a quello del fondello della cartuccia; devono altresì essere privati di una delle guide di scorrimento ove presenti, delle componenti interne e saldati interamente al castello mediante saldature a cordoncino;

b) canna/canne: deve provvedersi alla asportazione di parte della canna mediante fresatura della stessa passante fino all’anima, a partire dalla camera di cartuccia inclusa per una larghezza pari al suo calibro e per una lunghezza non inferiore al 30% della lunghezza della canna. Nella parte di canna non fresata deve essere inserito un tondino pari al diametro interno della canna, dal vivo di volata fino alla fresatura, che deve essere saldato alle estremità o bloccato mediante spina trasversale inserita in foro cieco e saldata.

Deve inoltre provvedersi a rendere la canna inamovibile rispetto al castello o alla culatta mediante saldatura a cordoncino, oppure a mezzo di traversino passante d’acciaio temperato, di adeguato diametro, saldato alle estremità;

c) percussore, estrattore ed espulsore: devono essere eliminati o resi inservibili;

d) bipiede, affusti e congegni di puntamento: devono essere immobilizzati mediante saldatura a cordoncino;

e) baionetta: la baionetta facente parte dell’arma di tipo ripiegabile deve essere resa inoffensiva ai sensi dell’art. 4 della legge n. 36/1990 e immobilizzata in posizione di chiusura mediante saldatura a cordoncino;

f) pistone per recupero di gas: nelle armi che adottano tale sistema di ripetizione, deve essere eliminato;

g) otturatore: per moschetti automatici, fucili automatici e semiautomatici, pistole mitragliatrici, deve essere bloccato in posizione semi aperta;

h) caricatore: ove presente, deve essere saldato o incollato (solo nelle armi in tecnopolimero) nella sua sede, privato delle parti interne. Deve essere altresì effettuata la fresatura dei labbri;

i) tamburo delle armi a rotazione: devono essere fresate le pareti divisorie delle camere con frese di diametro di almeno 3/4 di quello delle camere stesse per una lunghezza non inferiore a 3/4 di quella del tamburo stesso che deve essere bloccato al fusto in modo irreversibile.

Inoltre, le armi automatiche e semiautomatiche sottoposte a disattivazione devono essere private di tutte le minuterie interne, riempiendo i vuoti così creatisi con materiale della stessa lega e natura di quello della struttura da riempire, saldato mediante cordoncino alle pareti della struttura stessa. Qualora l’arma sia caratterizzata da parti in tecnopolimero, l’operazione di riempimento dei vuoti interni dell’arma deve essere eseguita con adesivi strutturali.

Le predette operazioni devono rendere l’arma inidonea in modo assoluto ad essere usata come tale ed altresì rendere impossibile il ripristino e la utilizzazione delle parti di essa.

 

3. Disposizioni procedurali.
Omissis

 

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 settembre 2002

Il Capo della Polizia direttore generale della Pubblica sicurezza De Gennaro

COME COMPORTARSI?

Su molti siti internet è facile incappare nell’erronea possibilità di acquistare delle armi inertizzate all’estero senza sapere che la mancanza di uno solo dei requisiti minimi previsti dalla circolare 557 del 20 settembre 2002 costituisce reato per la legge italiana, fermo restando che non sempre le certificazioni di inertizzazione rilasciate dalle autorità estere abbiano valore sul territorio italiano.

L’esempio classico è dato dalla mancanza della scrittura di cessione od una qualche parte del simulacro non bloccata come previsto (grilletto, otturatore, canna, etc.).

Contatta lo Studio peritale per una verifica dei requisiti di legge ed eventuale regolarizzazione.