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Vuoi “Prestare” un’Arma e non sai come fare?

(aggiornato al 19 febbraio 2017)

Non è consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico , ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia […] (fonte: Legge 18 aprile 1975, n. 110, articolo 22)

Cosa vuol dire?

Semplice! Si possono prestare soltanto le armi sportive e le armi da caccia (uso scenico praticamente non ci riguarda).

Armi comuni, armi antiche ed armi bianche non possono essere “prestate”.




Quando avviene il comodato?

Andare insieme ad un amico (munito di porto d’armi) in poligono ed in tua presenza far provare l’arma di fatto NON costituisce comodato (per i “puristi” di seguito anche un link del Dott. Edoardo Mori).

Differente quando l’amico (sempre munito di porto d’armi) ha l’esigenza invece di aver “prestata” l’arma… non so, ha una gara ed il suo fucile da tiro a piattello è in riparazione… ecco che per fattodiritto, e quindi legge, siamo in presenza di un comodato d’uso.

Come comportarsi?

Non entrando nel dettaglio civilistico del caso (anche perché non sono un avvocato) e, sopratutto, per essere abbastanza chiaro, ti dico semplicemente che devi redigere una scrittura privata in duplice copia, una per te (comodante) ed una per il “tuo amico” (comodatario).

Online si trovano una molteplicità di moduli stampabili ed indicazioni, tutti con i giusti dati da inserire… alcuni però esulanti dai normalissimi criteri di logicità (c’è chi addirittura consiglia di denunciare entro le 48 ore) …

Quali dati inserire?

Proprietario (comodante)
1) Anagrafica completa (nome, cognome, indirizzo, etc.);

2) Dati identificativi dell’arma (marca, modello, calibro, matricola, etc.), o delle armi, oggetto del comodato (consigliabile anche specificare se arma da caccia oppure arma sportiva);

3) Autorità di P.S. presso la quale l’arma (o le armi) è stata denunciata, avendo cura di indicare gli estremi della denuncia stessa (ed allegare copia).

Molti moduli online prevedono anche l’inserimento degli estremi del porto d’armi del comodante… vuoi inserirli? Fallo pure, alla fine male non fa!

Di fatto però, se hai ad esempio il porto d’armi in “rinnovo” (quindi in quel momento sei privo delle previste autorizzazioni di P.S. al porto e/o trasporto delle armi), la legge NON ti vieta di poter “prestare” la tua arma regolarmente denunziata e detenuta!

Ovvio che chi riceve il bene “arma” deve avere i requisiti per poterlo fare = i titoli abilitativi all’acquisto, trasporto e porto dell’arma= porto ‘darmi valido.

Chi Riceve (comodatario)
1) Anagrafica completa (nome, cognome, indirizzo, etc.);

2) Titolo abilitativo (porto d’armi o tessera identificativa per alcune categorie di soggetti quali gli Ufficiali di Pubblica Sicurezza, Giudici, Magistrati e Dirigenti dell’Amministrazione Penitenziaria… per loro non è necessario il porto d’armi)… in caso di porto d’armi allegare copia… negli altri casi nessuno mai potrebbe concedere copia dato che è vietato.




Quali documenti allegare?

  1. Fotocopia della denuncia dell’arma (o delle armi);
  2. Fotocopia del titolo abilitativo (solo nel caso di porto d’armi);
  3. Fotocopia del documento d’identità in corso di validità di entrambi i soggetti (carta d’identità, passaporto, etc.).

È necessario indicare anche…

  • Data ed ora del “prestito” (per intenderci);
  • Data ed ora della riconsegna.

Quante armi si possono “prestare”?

Fermo restando che le uniche armi comodabili siano le armi sportive e le armi da caccia, nessun limite numerico è posto all’esercizio del comodato.

A mio avviso è sempre consigliabile, in caso di comodato di più armi, stilare scritture private differenti… mi spiego meglio… io “presto” a Mario  due fucili da caccia, uno mi viene restituito l’indomani, l’altro mi verrà restituito tra una settimana (quindi un’arma dovrà essere denunciata da Mario dato che di fatto la terrà per più di 72 ore), è ovvio che avere situazioni ben distinte, anche “sulla carta” è più comodo e trasparente per tutti!

Ricordiamo sempre, in caso di trasporto, che il limite imposto dalla legge è di 6 armi contemporaneamente.

Quali formalità? Devo fare “la denuncia”?

Ovviamente, se “il prestito” si esaurisce entro le 72 ore previste dalla legge, nessuna denuncia alle Autorità di P.S. è richiesta; se il “prestito” dovesse superare le 72 ore “scattano” gli obblighi previsti… e non alla settantaduesima ora, la denuncia va fatta entro le 72 ore… regoliamoci di conseguenza quindi!




Come comportarsi al momento della riconsegna?

Come detto prima, all’interno del modulo prevedi anche il campo “data ed ora di riconsegna”… basterà inserire i dati e controfirmare… di fatto la validità della scrittura privata che avevi redatto si esaurisce in quel preciso istante, riappropriandoti del bene (arma) che avevi “prestato”.

Se il tutto si è compiuto entro le 72 ore non sarà necessario altro.

Importantissimo!

Che le armi non siano giocattoli è chiaro a tutti!

Eventuali scritture private redatte vanno conservate per tutta la vita!

Così… non è legge ma un consiglio spassionato.

Esempio di Scrittura Privata

Se ti è comodo puoi anche scaricare il modulo (formato .pdf).

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